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Divorzi e separazioni

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All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
la separazione personale;
lo scioglimento del matrimonio civile;
la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.


A chi è rivolto

A tutti i Cittadini

Descrizione

All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
la separazione personale;
lo scioglimento del matrimonio civile;
la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.

Come fare

Requisiti necessari per rivolgersi in Comune

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
l’accordo deve essere consensuale;
non devono esserci figli tra i coniugi: minori;
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
economicamente non autosufficienti.

L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)

Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).


Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Cosa serve

Requisiti necessari per rivolgersi in Comune

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
l’accordo deve essere consensuale;
non devono esserci figli tra i coniugi: minori;
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
economicamente non autosufficienti.

L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)

Per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).


Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Cosa si ottiene

Divorzi e separazioni

Tempi e scadenze

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Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Ufficio Relazioni con il pubblico
Indirizzo: P.zza Michelangelo Berardengo N. 1/A

Telefono:
0171/72977
Email:
valloriate@vallestura.cn.it
PEC:
valloriate@cert.legalmail.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 08/02/2023


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